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Sez. 1, Sentenza n. 6016 del 16/04/2003 (Rv. 562188 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI | Consiglio di amministrazione - Deliberazioni - Cooperativa edilizia - Assegnazione di alloggio conseguente alla stipula del contratto di acquisto - Richiesta di adeguamento del prezzo - Inammissibilità - Condizioni - Delibera di maggiorazione del prezzo adottata dal C.d.A. - Onere di impugnazione entro i termini di legge - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562188-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI

Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti (che non vanno, peraltro, sovrapposti, attesane la diversa natura giuridica e la non assoluta omogeneità' della relativa disciplina), l'uno, di carattere associativo, che direttamente discende dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro (per lo più' di natura sintagmatica), che deriva dal contratto bilaterale di scambio per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente. Nelle cooperative edilizie, in particolare, l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio - la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita, - in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente, sicché, con specifico riferimento al corrispettivo dovuto, alla misura e alle modalità di pagamento, è necessario (e sufficiente) il riferimento al contratto di acquisto, senza che gli organi sociali abbiano facoltà di intervenire successivamente, a modifica "in peius", in assenza di un'esplicita previsione contrattuale, non potendo, in particolare, al socio assegnatario, dopo la stipula del contratto di acquisto, essere successivamente imposto alcun adeguamento di prezzo, con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi in cui l'organo gestorio della cooperativa deliberi, per converso, detta maggiorazione in contrasto con le previsioni contrattuali, il socio non ha l'onere di impugnare tale delibera entro termini prefissati per legge, trattandosi di un mero atto interno all'ente, inidoneo ad incidere sui diritti derivanti dal contratto di cessione dell'alloggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)