Sez. 2, Sentenza n. 26174 del 14/12/2009 (Rv. 610975 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Servitù reciproca a carico di immobili facenti parte di un supercondominio - Domanda diretta a far valere l'esistenza di detta servitù - Contestazione della domanda fondata sulla mancata produzione in giudizio degli atti di costituzione della servitù - Natura - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Deduzione difensiva non soggetta a preclusioni ex art. 183 e 345 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
In tema di servitù prediali, la contestazione sulla mancata produzione in giudizio degli atti di acquisto di immobili facenti parte di un supercondominio, al fine di negare l'esistenza, dedotta a sostegno della domanda attorea, di una servitù prediale reciproca costituita in forza di clausola presente negli anzidetti atti di acquisto e comportante limitazioni nel mutamento, innovazione e sopraelevazione degli immobili medesimi, non integra una eccezione in senso stretto, soggetta al regime preclusivo di cui agli artt. 183 e 345 cod. proc. civ., bensì una mera deduzione difensiva volta a contrastare il fondamento dell'avversa domanda, la quale, siccome tesa a far valere un diritto reale immobiliare da costituirsi per atto scritto "ad substantiam" (art. 1350, primo comma, n. 4 cod. civ.), esige, come sua condizione, la produzione in giudizio degli atti costitutivi del diritto vantato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)