Sez. 1, Sentenza n. 6943 del 08/04/2004 (Rv. 571986 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Potere di rilevazione dell'eccezione - Titolarità, di regola, in capo al giudice - Potere di allegazione dei fatti costitutivi dell'eccezione - Riserva esclusiva alle parti.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
Anche per le eccezioni in senso proprio vale il principio della rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, salvo espressa previsione della rilevabilità solo a iniziativa di parte; ma il potere d'ufficio del giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatti che siano pur sempre allegati dalla parte, sicché il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assume di essere titolare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)