diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 182 del 22/01/1974 (Rv. 367769 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI ESSENZIALI - RECIPROCHE CONCESSIONI E RINUNZIE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367769-01

TRANSAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI ESSENZIALI - RECIPROCHE CONCESSIONI E RINUNZIE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il contenuto della transazione e caratterizzato dall'estremo delle reciproche concessioni (aliquid datum, aliquid retentum), il quale sussiste allorche il predisposto regolamento di interessi realizzi un quid medium tra le contrastanti pretese delle parti. L'accertamento di tale requisito (reciprocita delle concessioni e rinunce), il quale sussiste anche quando ciascuna delle parti, per evitare o troncare la lite, rinunzi parzialmente alla sua pretesa, implica un accertamento di fatto riservato al giudice del merito e non censurabile in Sede di legittimita, ove sia immune da vizi logici e giuridici. (Conf 1157'72, mass n 357604).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)