Sez. 1, Sentenza n. 1157 del 13/04/1972 (Rv. 357604 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI ESSENZIALI - RECIPROCHE CONCESSIONI E RINUNZIE DEI CONTRAENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
TRANSAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI ESSENZIALI - RECIPROCHE CONCESSIONI E RINUNZIE DEI CONTRAENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Perche un negozio possa essere considerato transattivo, e necessario che, da un lato, abbia ad oggetto una res dubia, e cioe cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, e dall'altro lato, che nell'intento di far cessare la situazione giuridica di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, nel senso che l'uno sacrifichi qualcuna delle sue pretese in favore dell'altro, indipendentemente da qualsiasi rapporto di equivalenza tra datum e retentum. L'accertamento delle reciproche concessioni e rinunzie implica un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in Sede di legittimita, ove sia immune da vizi logici e giuridici. (V 2624'70, mass n 349022; 312'70, mass n 345183).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)