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Sez. L, Sentenza n. 3010 del 16/05/1984 (Rv. 435052 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - IN GENERE - CLAUSOLA DI STABILITÀ - ESERCIZIO DI DIRITTI SPETTANTI AL LAVORATORE EX ART. 2118 E 2120 COD. CIV. - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435052-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - IN GENERE - CLAUSOLA DI STABILITÀ - ESERCIZIO DI DIRITTI SPETTANTI AL LAVORATORE EX ART. 2118 E 2120 COD. CIV. - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*

La clausola di stabilità - inserita nella disciplina di un contratto di lavoro a tempo indeterminato - con la quale si garantisca al lavoratore la conservazione del posto per una durata minima non altera la natura del rapporto, né incide sui diritti spettanti al lavoratore a norma degli artt. 2118 e 2120 cod. civ., in quanto il vincolo di durata astringe l'imprenditore, mentre il dipendente conserva integra la facoltà di recedere. (Conf 1649/77, mass n 385361).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)