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Sez. L, Sentenza n. 1649 del 29/04/1977 (Rv. 385361 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - CLAUSOLA DI STABILITA PER UNA DURATA MINIMA - NATURA DEL CONTRATTO - A TEMPO INDETERMINATO - CONSEGUENZE - DIRITTI DEL LAVORATORE CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO NON DETERMINATA DA GIUSTA CAUSA A LUI IMPUTABILE - INVULNERABILITA.*
Stato
decisa il 1977-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385361-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - CLAUSOLA DI STABILITA PER UNA DURATA MINIMA - NATURA DEL CONTRATTO - A TEMPO INDETERMINATO - CONSEGUENZE - DIRITTI DEL LAVORATORE CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO NON DETERMINATA DA GIUSTA CAUSA A LUI IMPUTABILE - INVULNERABILITA.*

La clausola di stabilita inserita nella disciplina pattizia o regolamentare dei rapporti di lavoro, con la quale si garantisce al dipendente la conservazione del posto per una durata minima, determinata attraverso la fissazione di un minimo di eta prima della quale il lavoratore non puo essere licenziato, non altera la natura del contratto di lavoro, il quale nasce e si sviluppa come contratto a tempo indeterminato, in quanto il vincolo di durata astringe soltanto l'imprenditore, mentre il dipendente conserva integra la facolta, di recedere in ogni tempo. Pertanto, la predetta clausola non puo vulnerare i diritti che, a norma degli artt 2118 e 2120 cod civ spettano al lavoratore in dipendenza della risoluzione del rapporto non determinata da giusta causa a lui imputabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)