Sez. 2, Sentenza n. 1454 del 19/04/1977 (Rv. 385158 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - QUESTIONI RELATIVE ALLA VALIDITA DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLA PARTE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - QUESTIONI RELATIVE ALLA VALIDITA DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLA PARTE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
E inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione che deduce questioni di validita della rappresentanza processuale di una parte nell'intero corso del giudizio, se la sentenza di primo grado venne impugnata soltanto per ragioni di merito. In tal caso, infatti, l'esame della questione e preclusa per effetto del giudicato. (nella specie e stato dedotto per la prima volta in Cassazione che la procura ad litem del difensore dell'associazione attrice risultava conferita dal relativo amministratore senza indicazione che egli agiva in tale sua qualita. La Corte suprema ha dichiarato inammissibile la censura). (V 708/73, mass n 362891).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)