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Sez. L, Sentenza n. 7475 del 17/12/1983 (Rv. 432089 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - QUESTIONI RELATIVE ALLA VALIDITÀ DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLA PARTE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432089-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - QUESTIONI RELATIVE ALLA VALIDITÀ DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLA PARTE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

È inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione che deduce questioni di validità della rappresentanza processuale di una parte nell'intero corso del giudizio, se la sentenza di primo grado venne impugnata soltanto per ragioni di merito. In tal caso, infatti, l'esame della questione è preclusa per effetto del giudicato. (Conf 1454/77, mass n 385158).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)