Sez. U, Sentenza n. 4114 del 10/11/1976 (Rv. 382766 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - IN GENERE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI - PRONUNCIA ESPLICITA SULLA GIURISDIZIONE CONTESTUALE A QUELLA SUL MERITO - IMPUGNAZIONE SPECIFICA SULLA PRONUNCIA RELATIVA ALLA GIURISDIZIONE - NECESSITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - IN GENERE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI - PRONUNCIA ESPLICITA SULLA GIURISDIZIONE CONTESTUALE A QUELLA SUL MERITO - IMPUGNAZIONE SPECIFICA SULLA PRONUNCIA RELATIVA ALLA GIURISDIZIONE - NECESSITA.*
Il principio secondo cui la questione di giurisdizione puo essere rilevata, anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio deve essere coordinato con l'altro, per il quale la revisione della sentenza e meramente eventuale ed affidata all'iniziativa del soccombente. Siffatto contemperamento deve essere realizzato dando prevalenza al primo dei cennati principi nel caso in cui la sentenza impugnata non contenga un'esplicita pronunzia sulla giurisdizione ed al secondo nel caso che la suddetta sentenza, oltre a statuizioni di merito, contenga anche un'esplicita pronunzia sulla giurisdizione. In quest'ultimo caso, infatti, i giudici di appello potranno riesaminare il punto della giurisdizione soltanto ove esso sia stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione. (Conf 1506/76, mass n 380244; (Conf 1298/70, mass n 347001; (Conf 1791/68, mass n 333698; (contra 1517/75, mass n 375114; (contra 1095/74, mass n 369062).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)