Sez. U, Sentenza n. 1517 del 21/04/1975 (Rv. 375114 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - CONDIZIONI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - CONDIZIONI.*
La cosa giudicata sulla giurisdizione si Forma non soltanto a seguito della statuizione emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in Sede di regolamento preventivo o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, ovvero per effetto del passaggio in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito, ma anche nel caso in cui la precedente sentenza del giudice del merito, non impugnata dalle parti, si sia limitata a pronunziare esplicitamente, in modo positivo o negativo sulla giurisdizione di tale giudice. (V 2362/71, mass n 353265).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)