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Sez. 3, Sentenza n. 23144 del 11/10/2013 (Rv. 628764 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE | Art. 68 Cost. - Estensibilità a soggetto diversi dal deputato - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628764-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE

L'immunità di cui beneficia il parlamentare per le opinioni espresse, ai sensi dell'art. 68 Cost., può essere invocata solo dal parlamentare stesso e non dall'editore che ne abbia diffuso le opinioni diffamatorie col mezzo della stampa o della televisione. Ne consegue che, nel giudizio di risarcimento del danno proposto dal diffamato nei confronti dell'editore civilmente responsabile, l'intervento volontario del deputato diffamatore non può avere né l'effetto di estendere al convenuto l'insindacabilità di cui all'art. 68 Cost., né quello di provocare la sospensione del processo, ex art. 295 cod. proc. civ., in attesa della deliberazione della Camera di appartenenza circa l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 68, Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)