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Sez. 3, Sentenza n. 16382 del 13/07/2010 (Rv. 614581 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE | Art. 68 Cost. - Prerogativa dell'insindacabilità - Effetti - Elisione della antigiuridicità del fatto illecito - Esclusione - Conseguenze - Responsabilità dell'emittente televisiva concorrente nella produzione del danno ingiunto da diffamazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614581-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE

La lesione dell'onore e della reputazione altrui commessa col mezzo della televisione costituisce sempre un fatto illecito ed antigiuridico, in quanto lesivo dei diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti dall'art. 2 Cost. e dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, anche quando venga commessa da persona che non possa essere chiamata a risponderne, come nel caso del parlamentare che invochi la guarentigia di cui all'art. 68 Cost. Ne consegue che, ricorrendo tale ipotesi, incorre in responsabilità civile il gestore di una rete televisiva che abbia concorso nel produrre il danno ingiusto da diffamazione, responsabilità da ritenersi aggravata dalla natura espansiva del mezzo di diffusione peraltro senza esercitare alcun controllo utile, anche successivo alla diffusione della trasmissione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 68, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)