Sez. T, Ordinanza n. 34450 del 29/12/2025 (Rv. 677339-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE | Concordato preventivo - Cartella di pagamento - Notifica in pendenza della procedura - Interessi moratori - Aggi - Illegittimità - Esclusione - Inopponibilità alla procedura. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE
La cartella di pagamento notificata in pendenza della procedura di concordato preventivo, di cui agli artt. 160 ss. l. fall., può comprendere sia gli interessi moratori che, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973, inizino a decorrere in corso di procedura, sia gli aggi di cui all'art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999, dovendosi ritenere che, tanto i primi che i secondi, non siano illegittimi, ma solo inopponibili alla procedura concorsuale e che possano, pertanto, trovare applicazione fuori dal concorso.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)