Sez. T, Ordinanza n. 1859 del 27/01/2025 (Rv. 673645-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE | Cartella di pagamento - Domanda di concordato preventivo con prosecuzione dell'attività di impresa - Pagamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni dei dipendenti - Necessità - Mancato o ritardato versamento - Conseguenze - Sanzioni ed interessi - Applicabilità - Retribuzioni anteriori alla domanda - Esclusione - Deroga ex art. 182 quinquies, comma 5, l.fall. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE
In tema di cartelle di pagamento, l'imprenditore - che ha presentato la domanda di concordato, anche con riserva, ai sensi dell'art. 161 della l.fall. - è tenuto al pagamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni che corrisponde ai propri dipendenti, in relazione alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale consentitagli dall'art.168 della l.fall., con la conseguenza che il mancato o ritardato versamento delle stesse comporta la maturazione delle previste sanzioni e degli interessi; la stessa conseguenza, invece, non opera rispetto alle ritenute maturate anteriormente
alla domanda suddetta, il cui pagamento non è possibile trattandosi di debiti pregressi, salvo quanto previsto dall'art. 182 quinquies, comma 5, della l.fall.
Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 182 quinquies com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)