Sez. L, Sentenza n. 15228 del 21/07/2015 (Rv. 636231 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Art 183, comma 2, del c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende turistiche del 22 gennaio 1999 - Stipula di contratti a termine - Periodo di chiusura annuale previsto dalla legge - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di contratti a termine, l'art 183, comma 2, del c.c.n.l. 22 gennaio 1999, per i dipendenti delle aziende del settore turistico, si interpreta nel senso che il periodo di chiusura annuale, cui la norma ricollega la possibilità di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro è quello previsto dalle leggi vigenti e, specificamente, dall'art. 71 del medesimo c.c.n.l., che ha riprodotto la voce n. 48 dell'elenco allegato al d.P.R. n. 1525 del 1963, come modificato dal d.P.R. n. 378 del 1995, atteso che i requisiti di ammissibilità delle attività a carattere stagionale hanno carattere tassativo e non possono essere derogati dalla contrattazione collettiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima la stipula, da parte di una azienda turistica, di contratti di lavoro a termine in caso di chiusura annuale per un periodo inferiore a quello previsto dalla legge, dovendosi in tal caso escludere il carattere stagionale dell'attività svolta).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 22/01/1999 art. 70, Contr. Coll. 22/01/1999 art. 71, Contr. Coll. 22/01/1999 art. 183, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST., DPR 11/07/1995 num. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)