Sez. L, Sentenza n. 21825 del 12/10/2006 (Rv. 592208 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Attività stagionali per le quali è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a termine - Elenco riportato nel d.P.R. n. 1525 del 1963 - Previsione dello svolgimento di attività svolta in colonie montane, marine e curative, ma non in quelle relative aziende turistiche - Ricomprensione di queste ultime nella successiva previsione normativa risultante dal d. P.R. n. 378 del 1995, modificativo del n. 48 del precedente d.P.R. n. 1525 del 1963.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nella sua formulazione originaria, il d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 - che riportava l'elenco delle attività di carattere stagionale per le quali era consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lett. a) della legge 18 aprile 1962, n. 230 - prevedeva, al n. 48 dell'elenco, solamente le "attività svolte in colonie montane, marine e curative", ma non quelle svolte in aziende turistiche. Queste ultime sono state inserite nella previsione della menzionata norma solamente con il d.P.R. 11 luglio 1995, n. 378 (e, perciò, in concreto con effetti dal 30 settembre 1995, poiché il nuovo decreto è stato pubblicato sulla G.U. del 15 settembre 1995) che ha modificato il testo dello stesso n. 48 in "attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi".
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. A, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST., DPR 11/07/1995 num. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)