diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13959 del 14/06/2007 (Rv. 597582 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Sentenza di primo grado attribuente un importo a titolo di risarcimento per lucro cessante in difetto di espressa richiesta - Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato - Sussistenza - Riferimento nella domanda risarcitoria al riconoscimento della rivalutazione monetaria e ai correlati interessi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597582-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

È corretta la motivazione della sentenza di appello, con la quale, in applicazione del principio dettato dall'art. 112 cod. proc. civ. in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, venga ritenuto, con riferimento alla proposizione di una domanda risarcitoria, viziato da ultrapetizione il "decisum" del giudice di primo grado, che, in assenza di qualsivoglia specifica richiesta e allegazione probatoria relativa alla specifica voce di danno a titolo di lucro cessante, abbia riconosciuto come dovuta al riguardo una determinata somma, senza che in contrario possa rilevare, la formulazione della generica istanza di concessione della rivalutazione e degli interessi sulla somma genericamente richiesta a titolo risarcitorio, da ritenersi, invero, configurante una diversa domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)