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Sez. 2, Sentenza n. 5826 del 14/06/1999 (Rv. 527393 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Obblighi del giudice del merito - Rivalutazione della somma a titolo risarcitorio - Coefficiente ISTAT- Motivazione dei calcoli e passaggi per determinarlo - Sussistenza - Pregiudizio per il ritardo nella reintegra patrimoniale- Riconoscibilità automatica fondata sugli indici ISTAT- Esclusione - Prova a carico del creditore - Con ogni mezzo - Categoria economica di appartenenza - Sufficienza - Interessi per liquidarlo - Modalità di computo - Sull' importo originario e poi sull' adeguamento progressivo di esso all' inflazione, secondo cadenze temporali fisse.
Stato
decisa il 1999-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527393-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il giudice del merito che applica un coefficiente ricavato dagli Indici ISTAT per rivalutare la somma attribuita a titolo risarcitorio ha l'obbligo di indicare i passaggi e i calcoli effettuati per determinarlo, al fine di consentire il controllo sulla correttezza del procedimento logico seguito; non può liquidare automaticamente, in base agli indici ISTAT, il danno per il ritardo con cui il creditore ottiene la reintegra patrimoniale, ma soltanto se questi ha dedotto e dimostrato, avvalendosi di ogni mezzo di prova, compreso della categoria economica di appartenenza, il concreto pregiudizio derivatone; per liquidare tale danno non può computare gli interessi dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata, ma li deve invece computare prima sull'importo originario, e quindi sui progressivi adeguamenti di questo alla sopravvenuta inflazione, secondo cadenze temporali fisse (principio affermato per la liquidazione del corrispettivo per il diritto reale di uso del parcheggio, ai sensi dell' art. 41 sexies legge 17 agosto 1942 n.1150, su area rimasta in proprietà del venditore di unità abitative).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)