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Sez. 6, Sentenza n. 9116 del 26/05/1995 Ud. (dep. 25/08/1995) Rv. 202571 - 01

Notificazioni - All'imputato - Deposito nella casa del comune | Comunicazione dell'avvenuto deposito - A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - Omessa documentazione su tale ricevuta dell'avviso del deposito della raccomandata presso l'ufficio postale - Nullità della notifica - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202571-01

Notificazioni - All'imputato - Deposito nella casa del comune

L'agente postale, incaricato del recapito della raccomandata con ricevuta di ritorno recante la comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito dell'atto processuale presso la casa comunale, deve documentare sulla ricevuta suddetta - restituita al mittente per compiuta giacenza unitamente alla lettera - di avere preavvisato il destinatario, mediante affissione di avviso alla porta dell'abitazione o inserimento nella cassetta della corrispondenza, del deposito della raccomandata stessa presso l'ufficio postale. L'inosservanza di siffatta disciplina non consente di presumere la conoscenza da parte dell'imputato del deposito in questione e pertanto comporta la nullità della notifica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)