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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 192 del 1974

Decisione
decisa il 1974-06-14, depositata il 1974-06-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:192
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 7353

  • Amministrazione pubblica
  • Tutela penale
  • Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
  • Cod. pen., art. 341
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 Cod. pen. (oltraggio a pubblico ufficiale) in riferimento all'art. 3 della Costituzione trattandosi di questione identica a quella già esaminata e decisa, nel senso della non fondatezza, con sentenza n. 165 del 1972 e, nel senso della manifesta infondatezza, con ordinanza n. 61 del 1973, i cui principi vanno confermati non essendo state prospettate nuove e diverse argomentazioni che inducano la Corte a mutare avviso.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 7354

  • Ferrovie
  • Ferrovie non concesse a privati
  • Legge 7 luglio 1907, n. 429, art. 56
  • Addetti alle ferrovie esercitate dallo stato
  • Sono pubblici ufficiali
  • Conseguenze penali.
Leggi la massima
A fronte della formulazione dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429 concernente "l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private" - giusta la quale "tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali" l'offesa rivolta ad un dipendente qualsiasi delle ferrovie integra la fattispecie criminosa dell'oltraggio, prevista e punita dall'art. 341 cod. pen., restando preclusa ogni indagine e valutazione da parte del giudice diretta a stabilire se l'attività in concreto affidata al dipendente abbia le caratteristiche tipiche di una pubblica funzione o non piuttosto quelli diverse di un pubblico servizio.

Norme impugnate

Massima n. 7355

  • Ferrovie
  • Ferrovie non concesse a imprese private
  • Legge 7 luglio 1907, n. 429, art. 56
  • Addetti alle ferrovie esercitate dallo stato
  • Sono pubblici ufficiali, senza distinzione di grado e di ufficio
  • Offese ad essi rivolte
  • Integrano la fattispecie dell'oltraggio di cui all'art. 341 del cod. penale
  • Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di altre amministrazioni (per i quali ha rilievo la qualificazione dell'attività svolta come pubblica funzione o pubblico servizio)
  • Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto col principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., della disposizione contenuta nell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, giusta la quale "tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali" in quanto tale norma pone in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra gli addetti alle ferrovie dello Stato, la cui offesa, a prescindere dal genere di attività svolta è sempre più severamente punita ai sensi dell'art. 341 c.p., e i dipendenti delle altre amministrazioni la cui offesa è diversamente punita a seconda che l'attività da essi esercitata si qualifichi come pubblica funzione o pubblico servizio.

Norme impugnate

  • art. 56 legge 7 luglio 1907, n. 429

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale e dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429 (che attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale a tutti gli addetti alle ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1972 dal pretore di Avigliana nel procedimento penale a carico di Mule' Carmelo, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973. Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
Con ordinanza 15 giugno 1972 emessa nel corso del procedimento penale a carico di Mule' Carmelo imputato, tra l'altro, del reato di oltraggio ai sensi dell'art. 341 c.p. in danno di Bredariol Italia, addetta alla sorveglianza di un passaggio a livello delle ferrovie dello Stato, il pretore di Avigliana ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detto articolo, in riferimento all'art. 3 Cost., rinviando per i motivi a quelli esposti nella sua precedente ordinanza 1 marzo 1972 pronunciata nel procedimento contro Musso Adelmo. In via subordinata, per l'ipotesi in cui detta questione fosse ritenuta infondata, ha sollevato, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, che attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale a tutti gli addetti alle ferrovie dello Stato. Ad avviso del pretore con tale norma il legislatore, in deroga ai principi generali secondo cui condizione indispensabile per l'applicabilità dell'art. 341 c.p. è che il soggetto offeso esplichi una funzione amministrativa, qualifica come oltraggio l'offesa diretta al dipendente delle ferrovie, anche se questi non esplichi in concreto una pubblica funzione, a differenza di ogni altro caso analogo in cui la persona offesa non sia un "dipendente" dell'amministrazione ferroviaria. Si sarebbe così introdotta una discriminazione nell'ambito delle varie categorie degli organi amministrativi consentendo che la semplice appartenenza ad uno o ad altro ramo dell'amministrazione sia elemento sufficiente a determinare una tutela differenziata del medesimo bene qual'è appunto il "prestigio" della pubblica amministrazione. Questa disparità di trattamento normativo per ipotesi sostanzialmente identiche non sarebbe sorretta da idonee motivazioni logico-giuridiche donde il contrasto della norma impugnata con il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione. Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. :
punto 1
La prima questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ha ad oggetto l'art. 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) che il pretore di Avigliana ritiene costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Trattasi di questione già esaminata e decisa, nel senso della non fondatezza, da questa Corte con sentenza n. 165 del 1972. La medesima questione, sollevata dallo stesso pretore nel procedimento penale contro Musso Adelmo è stata decisa con ordinanza di manifesta infondatezza n. 61 del 1973. I principi enunciati nelle citate pronunce vanno confermati non essendo state prospettate nuove e diverse argomentazioni che inducano la Corte a mutare avviso.
punto 2
Fondata è, invece, la seconda questione di legittimità costituzionale proposta subordinatamente al mancato accoglimento della prima, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, concernente l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private, a termini del quale "tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali". Non è dubbio che a fronte di una disposizione così formulata l'offesa rivolta ad un dipendente qualsiasi delle ferrovie statali integri la fattispecie criminosa dell'oltraggio prevista e punita dall'art. 341 del codice penale precludendo ogni indagine e valutazione da parte del giudice diretta a stabilire se l'attività in concreto affidata al dipendente abbia le caratteristiche tipiche di una pubblica funzione o non piuttosto quelle diverse di un pubblico servizio. Ora è evidente che la norma in esame contrasta col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto pone in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra gli addetti alle ferrovie dello Stato, la cui offesa, a prescindere dal genere di attività svolta, è sempre più severamente punita ai sensi dell'art. 341 del codice penale e i dipendenti delle altre amministrazioni la cui offesa è diversamente punita a seconda che l'attività da essi esercitata si qualifichi come pubblica funzione o pubblico servizio.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata dal pretore di Avigliana con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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