Sez. 3 - , Sentenza n. 46586 del 03/10/2019 Ud. (dep. 18/11/2019) Rv. 277280 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuto - Nozione - Cessione a terzi - Valore economico riconosciuto dal cessionario - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di gestione di rifiuti, la natura di "rifiuto", acquisita da un bene in base ad elementi positivi (ovvero il fatto che si tratti di residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (ovvero che non abbia i requisiti del sottoprodotto), non viene meno in ragione di un accordo di cessione dello stesso a terzi, senza che possa rilevare il valore economico ivi riconosciuto al medesimo, occorrendo fare riferimento alla condotta e alla volontà del cedente di disfarsi del bene e non all'utilità che potrebbe trarne il cessionario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)