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Sez. 1, Sentenza n. 8043 del 14/08/1998 (Rv. 518071 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA | Elementi - Valutazione da parte del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518071-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA

La esistenza di una duplice società di fatto tra le parti in lite (qualora una di esse neghi la esistenza dell'"affectio societatis" in relazione ad una sola delle attività commerciali in questione) va provata, quanto ai suoi rapporti interni, attraverso la evidenziazione di elementi di fatto, quali la esistenza di un fondo comune (accertato alla luce della contitolarità dei conti correnti da parte dei soci) relativo ad entrambe le attività esercitate (nella specie, vendita di fiori ed onoranze funebri), di una contabilità congiunta relativa, anch'essa, ad entrambe le attività, di una inserzione nell'elenco telefonico parimenti riguardante entrambe, della esistenza, infine, di moduli a stampa per la conclusione dei contratti con la clientela intestati congiuntamente ad entrambe le ragioni sociali, mentre, con riferimento ai rapporti esterni, il vincolo societario può desumersi per effetto della semplice esteriorizzazione di tali rapporti, desunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa. La relativa indagine compiuta dal giudice di merito, risolvendosi nell'apprezzamento di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)