Sez. 1, Sentenza n. 3003 del 01/04/1996 (Rv. 496730 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA | Manifestazioni esteriori rivelatrici del rapporto - Idoneità - Condizioni.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA
Sebbene l'esistenza di una società tra più soggetti presupponga che l'esercizio dell'attività sia effettuato dai soci mediante l'utilizzazione di mezzi comuni e nella prospettiva di una comune finalità di guadagno (art. 2247), nel caso in cui la stipulazione del contratto non sia assoggettata a specifici requisiti formali (nella specie, trattavasi di una società di fatto per la vendita di alloggi di proprietà altrui), essa può risultare anche da manifestazioni esteriori che, pur non essendo specificamente dirette a palesare un intento negoziale di quel contenuto, siano tuttavia rivelatrici della ricorrenza di un rapporto sociale tra più soggetti - alla stregua di quello spirito di coerenza cui deve uniformarsi il comportamento tra consociati nella trattazione degli affari - atteso che nel nostro ordinamento, ispirato al principio della libertà delle forme (art. 1325 n. 4 cod. civ.), l'intento negoziale può essere manifestato, in linea di massima, con qualsiasi mezzo idoneo a renderlo riconoscibile all'esterno ed è quindi giuridicamente rilevante anche in assenza di una specifica dichiarazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2297
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)