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Sez. L, Ordinanza n. 25528 del 17/09/2025 (Rv. 676504-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Ferie annuali - Retribuzione dovuta nel periodo feriale - Criterio di computo - Fondamento - Fattispecie relativa all'indennità di turno giornaliera per gli infermieri professionali.
Stato
decisa il 2025-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676504-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE - come interpretato dalla Corte di Giustizia -, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che questi sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, secondo cui, nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie ad un infermiere professionale dipendente da una A.S.L., doveva ricomprendersi anche l'indennità di turno giornaliera regolata dalle norme collettive aziendali).

Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)