Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23387 del 09/11/2011 (Rv. 619198 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE | Precetto avente ad oggetto il pagamento delle spese di giustizia - Impugnazione - Opposizione all'esecuzione - Necessità - Utilizzo della procedura ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE
In tema di spese di giustizia, il destinatario del precetto con il quale viene richiesto il pagamento delle spese di giustizia anticipate dallo Stato (nella specie, il querelato nel procedimento archiviato per remissione di querela), qualora intenda contestare l'ammontare delle singole voci di spesa, deve proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., e non attivare la procedura di opposizione prevista dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sperimentabile, invece, per impugnare il decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del magistrato ed il decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)