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Sez. 2 - , Ordinanza n. 4950 del 27/02/2017 (Rv. 643059 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Custode nell’espropriazione forzata diverso dal debitore – Provvedimento di liquidazione del compenso – Impugnazione – Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Ammissibilità – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643059-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di espropriazione immobiliare, i provvedimenti di liquidazione del compenso in favore del custode (che non sia il debitore medesimo) devono essere impugnati mediante l'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che questi è un ausiliario del giudice dell'esecuzione, in quanto si occupa della gestione del bene pignorato al fine della migliore sua collocazione sul mercato, orientando la prosecuzione del processo esecutivo verso la soddisfazione del creditore nel modo più economico possibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)