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Sez. L - , Ordinanza n. 2312 del 26/01/2022 (Rv. 663789 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Impugnativa di licenziamento ex l. n. 92 del 2012 - Erronea scelta del rito - Successivo ricorso ex art. 414 c.p.c. - Decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663789-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Il ricorso proposto dal lavoratore ai sensi della l. n. 92 del 2012, ancorché dichiarato inammissibile per erroneità del rito, è idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966 con riferimento al successivo ricorso presentato dal medesimo lavoratore contro il licenziamento ex art. 414 c.p.c., poiché con la prima impugnazione è tempestivamente emersa la sua volontà di ottenere una pronuncia giudiziale e, comunque, il citato art. 6, derogando alla disciplina generale delle impugnative negoziali, è disposizione eccezionale da interpretare restrittivamente, sicché non è consentito un ampliamento in via interpretativa delle ipotesi di decadenza da esso previste.

Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Preleggi art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)