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Sez. L - , Sentenza n. 3818 del 15/02/2021 (Rv. 660443 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Impugnativa di licenziamento - Decadenza ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 183 del 2010 - Atto idoneo ad impedirla - Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Inclusione.
Stato
decisa il 2021-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660443-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Ai fini della conservazione dell'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, sono da considerare idonei il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, nonché, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 212 del 2020, il deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669 bis, 669 ter e 700 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 1970 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)