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Sez. 4, Sentenza n. 11131 del 12/11/1984 Ud. (dep. 14/12/1984) Rv. 167089 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - COMMERCIO CLANDESTINO - SOGGETTO TROVATO IN POSSESSO DI EROINA - APPLICABILITÀ DELL'ESIMENTE - ESCLUSIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167089-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - COMMERCIO CLANDESTINO - SOGGETTO TROVATO IN POSSESSO DI EROINA - APPLICABILITÀ DELL'ESIMENTE - ESCLUSIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*

Qualora la detenzione di una sostanza stupefacente come l'eroina sia, da parte dell'imputato, finalizzata allo spaccio non ricorrono gli estremi dell'esimente di cui all'art. 80 legge n. 685 del 1975, in quanto questa norma è applicabile soltanto nel caso di detenzione per uso personale, terapeutico o non terapeutico. (nella specie, l'imputata era stata trovata in compagnia di uno spacciatore e con la detenzione di eroina, già confezionata in bustine ed in possesso di una somma di denaro, senza che svolgesse alcuna attività lavorativa). (V mass n 154757).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)