Sez. 1, Sentenza n. 7365 del 18/03/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154757 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - DETENZIONE DI QUANTITATIVO RILEVANTE - SUFFICIENZA - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - FATTISPECIE.*
STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - DETENZIONE DI QUANTITATIVO RILEVANTE - SUFFICIENZA - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - FATTISPECIE.*
La prova della effettiva messa in commercio della sostanza stupefacente non è necessaria ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685, ma è sufficiente la illecita detenzione di un quantitativo che non possa ritenersi, per natura e qualità, di modica quantità, e cioè tale che non debba superare il numero di dosi necessarie per l'uso di qualche giorno e per una sola persona. (fattispecie in tema di detenzione, non ritenuta di modica quantità di circa 82 grammi di "hashish"). (Conf mass n 149826; (Conf mass n 149969).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)