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Sez. L, Sentenza n. 4953 del 18/07/1983 (Rv. 429823 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA CESSAZIONE DELL'ULTIMO PER SCADENZA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'OPPOSIZIONE DEL TERMINE DI SCADENZA E DELLA DURATA INDETERMINATA DELL'INTERO RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429823-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA CESSAZIONE DELL'ULTIMO PER SCADENZA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'OPPOSIZIONE DEL TERMINE DI SCADENZA E DELLA DURATA INDETERMINATA DELL'INTERO RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*

Nel caso in cui sia stata stipulata (fra le medesime parti) una pluralità di rapporti di lavoro a tempo determinato, la mancata impugnazione della cessazione dell'ultimo rapporto, per sua naturale scadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza stessa non può impedire al lavoratore di chiedere al giudice il riconoscimento che il termine di scadenza è stato illegittimamente apposto al contratto di lavoro e che questo è da considerarsi, fin dall'origine, come stipulato a tempo indeterminato. (Conf 5655/81, mass n 416355).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)