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Sez. L, Sentenza n. 5655 del 28/10/1981 (Rv. 416355 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SCADENZA DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA CESSAZIONE NEL TERMINE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE E DELLA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416355-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SCADENZA DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA CESSAZIONE NEL TERMINE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE E DELLA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - AMMISSIBILITÀ.*

La mancata impugnazione della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, per sua naturale scadenza, entro il termine di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, computato a decorrere dalla scadenza stessa, non può in ogni caso impedire al prestatore d'opera di ottenere dal giudice l'accertamento della illegittimità dell'apposizione del termine e che il contratto è da considerarsi, fin dall'origine, come stipulato a tempo indeterminato, in quanto, con riferimento ai periodi di interruzione che scandiscono la successione di più contratti a termine o alla cessazione delle prestazioni conseguentemente intervenute rispetto alla scadenza dell'ultimo termine, non è dato identificare la fattispecie del licenziamento a causa del solo fatto dell'interruzione o della cessazione stessa, occorrendo invece, a tal fine, che l'una o l'altra si accompagnino ad un contesto di circostanze che palesino in modo non equivoco una vera e propria volontà imprenditoriale di porre definitivamente termine al rapporto di lavoro. (V. 2120/79, mass. N. 398483).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)