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Sez. 1, Sentenza n. 10619 del 13/12/1994 (Rv. 489147 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO | Crediti per I.R.P.E.F.- Privilegio - Estensione - Interessi e indennità di mora - Inclusione - Soprattassa - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489147-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO

Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 2752, primo comma, cod. civ. (sostituito dall'art. 3 della legge 29 luglio 1975, n. 426) - non suscettibile di applicazione analogica, data l'eccezionalità delle norme istitutive delle cause di prelazione -, mentre si estende agli interessi, ai sensi dell'art. 2749 cod. civ., e all'indennità di mora, che assolve alla medesima funzione risarcitoria degli interessi, non si estende, invece, in mancanza di un'espressa previsione normativa (contenuta, per contro nel comma terzo del citato art. 2752 cod. civ. relativamente all'I.V.A. e nella normativa in materia di INVIM, di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 643) alle soprattasse per omesso pagamento dell'I.R.P.E.F., che hanno natura non risarcitoria, ma afflittiva, essendo esplicitamente annoverate fra le sanzioni a carico del contribuente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2752, DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)