Sez. U, Sentenza n. 5246 del 06/05/1993 (Rv. 482245 - 01)
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Crediti per tributi - Dello Stato | Crediti per I.R.P.E.F. - Privilegio - Estensione - Interessi e indennità di mora - Inclusione - Soprattassa - Esclusione.
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Crediti per tributi - Dello Stato
Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 2752, primo comma, cod. civ. (sostituito dall'art. 3 della legge 29 luglio 1975, n.426) - non suscettibile di applicazione analogica, data l'eccezionalità delle norme istitutive delle cause di prelazione -, mentre si estende agli interessi, ai sensi dell'art. 2749 cod. civ., e all'indennità di mora, che assolve alla medesima funzione risarcitoria degli interessi, non si estende, invece, in mancanza di espressa previsione normativa (contenuta, per contro nel comma terzo del citato art. 2752 cod. civ. relativamente all'I.V.A. e nella normativa in materia di I.N.V.I.M., di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643) alle soprattasse per omesso pagamento dell'I.R.P.E.F., che hanno natura non risarcitoria, ma afflittiva, essendo esplicitamente annoverate fra le sanzioni a carico del contribuente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2752, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)