Sez. 2, Sentenza n. 2172 del 26/07/1973 (Rv. 365399 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - DECISIONI DEL PRETORE SU QUESTIONI DI MERITO E RIMESSIONE DELLA CAUSA AL TRIBUNALE RATIONE VALORIS - REGOLAMENTO D'UFFICIO - RICHIESTA DA PARTE DEL TRIBUNALE - LEGITTIMITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - DECISIONI DEL PRETORE SU QUESTIONI DI MERITO E RIMESSIONE DELLA CAUSA AL TRIBUNALE RATIONE VALORIS - REGOLAMENTO D'UFFICIO - RICHIESTA DA PARTE DEL TRIBUNALE - LEGITTIMITA.*
La sentenza del pretore che decide alcune questioni di merito, pone in essere la Competenza esclusiva del medesimo pretore a definire la lite, e pertanto qualora, dopo la pronuncia di una sentenza sull'an debeatur, il pretore rimetta (nella specie nell'accordo delle parti, con provvedimento avuto Forma di ordinanza, alla quale deve, tuttavia, riconoscersi valore di sentenza dichiarativa d'incompetenza) la causa al tribunale quale giudice competente per valore, il tribunale stesso puo richiedere d'ufficio il regolamento di Competenza che, in tale ipotesi, dev'essere deciso con la dichiarazione di Competenza del pretore a definire la controversia. (V 505/72; 381/72; 1875/71).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)