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Sez. L, Sentenza n. 73 del 06/02/1990 (Rv. 465152 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - REGOLAMENTO DI UFFICIO - LIMITI DI PROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465152-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - REGOLAMENTO DI UFFICIO - LIMITI DI PROPONIBILITÀ.*

Il regolamento di ufficio, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., è rivolto esclusivamente a risolvere conflitti in tema di Competenza inderogabile e, pertanto, non può essere richiesto per denunciare la dichiarazione d'incompetenza di altro giudice per ragioni non strettamente inerenti alla questione di Competenza (come, nella specie, quella dell'esistenza di precedente decisione sull'an debeatur, emessa dal giudice a quo, tale da precludere al medesimo il rilievo di ogni altra questione di Competenza). (V 2172/73, mass n 365399; (Conf 2653/85, mass n 440450).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)