Sez. 3, Sentenza n. 3212 del 28/06/1978 (Rv. 392660 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE - NOZIONE - DOVERE DI PROVARE LA PROPRIA TESI AL FINE DI CONTRAPPORRE CIRCOSTANZE OSTATIVE ALLA PRETESA AVVERSARIA - INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE - NOZIONE - DOVERE DI PROVARE LA PROPRIA TESI AL FINE DI CONTRAPPORRE CIRCOSTANZE OSTATIVE ALLA PRETESA AVVERSARIA - INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Perche si abbia inversione dell'Onere della prova, e necessario che una parte assuma volontariamente su di se l'Onere di una prova che, secondo la legge, spetterebbe alla controparte, sopportando il rischio del relativo fallimento. Il dovere di provare la propria tesi, al fine di contrapporre circostanze ostative alla pretesa avversaria, costituisce, invece, conseguenza del principio legale secondo cui ciascuna parte deve provare il proprio assunto e non anche inversione dell'Onere probatorio. (V 3741/76, mass n 382443; (V 2927/76, mass n 381690).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2698
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)