Sez. 3, Sentenza n. 358 del 17/01/1983 (Rv. 425161 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE - CONDIZIONI - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA P.A. - CONFIGURABILITÀ DI UNA IPOTESI DI INVERSIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE - CONDIZIONI - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA P.A. - CONFIGURABILITÀ DI UNA IPOTESI DI INVERSIONE - ESCLUSIONE.*
Perché si verifichi inversione dell'Onere della prova, non è sufficiente la sola offerta di provare un fatto, ma è necessario che risulti l'inequivoca volontà dell'offerente di rinunciare ai vantaggi che gli deriverebbero dall'applicazione dei principi sull'Onere della prova e di assumersi gli svantaggi eventuali del fallimento della sua prova, sicché, costituendo la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 cod. proc. civ. una facoltà discrezionale del giudice del merito, la sollecitazione dell'Esercizio di tale potere fatta dalla parte su cui grava l'Onere della prova non può dirsi sostitutivo di questo, né determina, se proveniente dalla controparte, l'inversione di detto Onere. (V 5034/81, mass n 415816; (V 1313/80, mass n 404833; (V 3212/78, mass n 392660).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2698, Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)