Sez. 3 - , Ordinanza n. 9245 del 20/05/2020 (Rv. 657686 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE | Azione di restituzione ex art. 389 c.p.c. - Configurabilità della ripetizione d'indebito - Esclusione - Prescrizione - Termine.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE
L'azione di restituzione proposta, a norma dell'art. 389 c.p.c., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito ed è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)