Sez. 3, Sentenza n. 5611 del 16/09/1983 (Rv. 430553 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - DOMANDE RESTITUTORIE - NON PROPOSTE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - PROPOSIZIONE IN AUTONOMO GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - DOMANDE RISARCITORIE - RICONDUCIBILI NELLA PREVISIONE DELLO ART. 96, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - PROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - OBBLIGATORIETÀ - FONDATE SU UN'AUTONOMA RESPONSABILITÀ PER FATTO ILLECITO DELL'ESECUTANTE - PROPOSIZIONE IN SEPARATO GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - PRESCRIZIONE - TERMINE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - DOMANDE RESTITUTORIE - NON PROPOSTE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - PROPOSIZIONE IN AUTONOMO GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - DOMANDE RISARCITORIE - RICONDUCIBILI NELLA PREVISIONE DELLO ART. 96, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - PROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - OBBLIGATORIETÀ - FONDATE SU UN'AUTONOMA RESPONSABILITÀ PER FATTO ILLECITO DELL'ESECUTANTE - PROPOSIZIONE IN SEPARATO GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - PRESCRIZIONE - TERMINE.*
A seguito dell'annullamento, in Sede di legittimità, della sentenza in precedenza posta in esecuzione dalla parte allora vittoriosa, nonché del disconoscimento, in Sede di rinvio, del diritto per cui si è agito "in executivis", le domande restitutorie, le quali conseguono automaticamente alla Cassazione di detta sentenza a prescindere dell'eventuale colpa dell'esecutante, qualora non siano state fatte valere nel giudizio di rinvio, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., possono essere proposte in autonomo giudizio e nell'ordinario termine decennale di prescrizione; le domande risarcitorie, in relazione alla responsabilità dell'esecutante per essersi avvalso senza la dovuta diligenza di un provvedimento giurisdizionale non ancora passato in giudicato, possono essere avanzate solo davanti al giudice che accerta l'inesistenza di quel diritto, cioè al giudice di rinvio, ove siano riconducibili nella previsione dell'art. 96 secondo comma cod. proc. civ., mentre possono essere introdotte in separato giudizio, nel termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2947 primo comma cod. civ., ove vengano fondate su una diversa ed autonoma responsabilità per fatto illecito dell'esecutante. (V 285/75, mass n 373498).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)