Sez. 1, Sentenza n. 2768 del 07/06/1989 (Rv. 463034 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ TASSABILI IN BASE A BILANCIO - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI LIQUIDATORI - CONDIZIONI - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ TASSABILI IN BASE A BILANCIO - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI LIQUIDATORI - CONDIZIONI - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
L'Azione di responsabilità nei confronti dei liquidatori di una società tassabile in base a bilancio, che l'art. 265 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, con riguardo alle imposte i cui presupposti si siano verificati a carico della medesima società (ancorché accertate successivamente), riconosce all'amministrazione finanziaria alla sola condizione che detti liquidatori abbiano esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al pagamento di quelle imposte, è esercitabile quando il ruolo in cui è iscritto il debito tributario della società possa essere posto in riscossione, e quando, inoltre, con il deposito del bilancio finale di liquidazione, sia acquisita la certezza che il debito non sia stato soddisfatto con le attività di tale liquidazione. Pertanto, il termine di prescrizione della suddetta Azione inizia a decorrere dal giorno in cui vengano a concorrere le specificate condizioni che determinano l'esperibilità dell'Azione, mentre è irrilevante la data della cancellazione della società. (Conf 2820/85, mass n 440581).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2933, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)