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Sez. U, Sentenza n. 2820 del 06/05/1985 (Rv. 440581 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ TASSABILI IN BASE A BILANCIO - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI LIQUIDATORI - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO - TERMINE INIZIALE DI PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1985-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440581-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ TASSABILI IN BASE A BILANCIO - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI LIQUIDATORI - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO - TERMINE INIZIALE DI PRESCRIZIONE.*

L'Azione di responsabilità nei confronti dei liquidatori di una società tassabile in base a bilancio, che l'art. 265 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, con riguardo alle imposte i cui presupposti si siano verificati a carico della società medesima (ancorché accertate successivamente), riconosce all'amministrazione finanziaria alla sola condizione che detti liquidatori abbiano esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al pagamento di dette imposte, è esercitabile quando il ruolo in cui è iscritto il debito tributario della società possa essere posto in riscossione, e quando inoltre, con il deposito del bilancio finale di liquidazione, sia acquisita la certezza che il debito stesso non sia stato soddisfatto con le attività di tale liquidazione. Il termine di prescrizione della suddetta Azione, pertanto, inizia a decorrere dal giorno in cui vengono a concorrere le specificate situazioni che determinano l'esperibilità della Azione stessa, mentre resta in proposito irrilevante la data in cui si sia verificata la cancellazione della società.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)