Sez. 2, Sentenza n. 1067 del 20/06/1966 Ud. (dep. 31/12/1966) Rv. 103098 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITA DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - DIREZIONE DELL'AZIONE E INTENZIONE DELITTUOSA - ATTO PREPARATORIO - CONDIZIONI PER IL TENTATIVO - IDONEITA E DIREZIONE IN MODO NON EQUIVOCO ALLA CONSUMAZIONE DI UN DELITTO - POTENZIALITA CAUSALE DELL'ATTO E NON EQUIVOCITA DELL'INTENZIONE DELL'AGENTE - NOZIONE - FATTISPECIE - FURTO.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITA DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - DIREZIONE DELL'AZIONE E INTENZIONE DELITTUOSA - ATTO PREPARATORIO - CONDIZIONI PER IL TENTATIVO - IDONEITA E DIREZIONE IN MODO NON EQUIVOCO ALLA CONSUMAZIONE DI UN DELITTO - POTENZIALITA CAUSALE DELL'ATTO E NON EQUIVOCITA DELL'INTENZIONE DELL'AGENTE - NOZIONE - FATTISPECIE - FURTO.*
Anche un atto meramente preparatorio puo costituire materia di tentativo, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un delitto. L'atto o gli Atti compiuti dall'agente debbono, quindi avere potenzialita causale di produrre l'evento e rilevare di per se in modo non equivoco l'intenzione di commettere un delitto. Per stabilire se un atto abbia attitudine causale a produrre l'evento proprio del delitto consumato, il giudice deve innanzi tutto valutare il valore sintomatico dell'atto in relazione a un determinato evento. Invero, un atto in se equivoco e esecutivo di un delitto, quando dalle prove acquisite nel processo sia possibile stabilire che l'agente aveva l'intenzione di conseguire un determinato evento criminoso. L'introdursi nella casa altrui e un elemento di per se equivoco, ma e univoco e diretto alla consumazione del delitto di furto quando dalle prove acquisite al processo e possibile accertare che la volonta dell'agente era proprio quella di impossessarsi della cosa altrui.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)