Sez. 1, Sentenza n. 5284 del 07/03/2007 (Rv. 595292 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Errata identificazione dell'organo amministrativo legittimato a resistere - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Irregolarità - Sussistenza - Sanatoria - Rinnovazione della notificazione - Fattispecie.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, l'errata identificazione dell'organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarità, sanabile attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che, in una causa in cui era stato citato in giudizio un Reggimento, aveva omesso di disporre la rinnovazione della citazione nei confronti del Ministero della Difesa).
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)