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Sez. 1, Sentenza n. 12557 del 22/05/2013 (Rv. 626274 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Erronea identificazione dell'organo amministrativo legittimato a resistere in giudizio - Conseguenze - Mancata instaurazione del rapporto processuale - Esclusione - Irregolarità - Sussistenza - Sanatoria - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626274-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE

In tema di citazione in giudizio delle amministrazioni dello Stato, l'errata identificazione dell'organo ivi legittimato a resistere determina non la mancata instaurazione del rapporto processuale, bensì una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, oppure mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione. Pertanto, l'espressione "errore nella persona che deve ricevere la notificazione" deve leggersi come "errore nella indicazione dell'organo legittimato", intendendosi per persona il soggetto - cioè la specifica articolazione dell'organizzazione statale - fornito di legittimazione (Nella specie, intrapreso un giudizio, concernente la determinazione dell'indennità di occupazione di un fondo, nei confronti del Ministero dei Lavori Pubblici, benché lo stesso risultasse, all'epoca, già soppresso, con funzioni in massima parte trasferite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, poichè quest'ultimo si era comunque costituito, pur sollevando la corrispondente eccezione, la S.C. ha ritenuto sanato il vizio di "vocatio in ius" e superflua l'assegnazione, da parte del giudice di merito, del termine per la notifica della citazione di Amministrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 52, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)