Sez. 3, Sentenza n. 465 del 01/03/1967 (Rv. 326413 - 01)
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - OGGETTO.*
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - OGGETTO.*
Mentre, in linea generale, ad escludere la responsabilita ex contractu non e necessaria la diretta e positiva identificazione dell'evento incolpevole che ha determinato l'inadempimento dell'obbligazione, potendo bastare la dimostrazione della condotta diligente del debitore, la presunzione di responsabilita a carico del vettore, stabilita dall'art. 1693 cod.civ. in caso di perdita o avaria delle cose trasportate, puo essere eliminata soltanto se il vettore fornisca la specifica prova positiva che il danno ed il conseguente inadempimento sono dovuti ad un evento positivamente identificato, a lui estraneo e non imputabile. (Conf. 1074-50 Cfr. 3085-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)