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Sez. 3, Sentenza n. 6892 del 11/08/1987 (Rv. 455089 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA DEL VETTORE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1987-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455089-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA DEL VETTORE - OGGETTO.*

La presunzione di responsabilità a carico del vettore, stabilita dall'art. 1693 cod. civ. nel caso di perdita od avaria delle cose trasportate, può essere superata soltanto se il vettore fornisca la specifica prova che il danno è dovuto ad evento positivamente identificato, a lui estraneo e non imputabile, nel senso che sia derivato da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, ovvero dal fatto del destinatario o del mittente, ivi comprese le operazioni di carico quando ad esse abbia provveduto il mittente medesimo. (Conf 1227/84, mass n 433368; (Conf 2123/70, mass n 348249; (Conf 465/67, mass n 326413).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)