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Sez. 2, Sentenza n. 2979 del 20/03/1991 (Rv. 471354 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Diffida ad adempiere | Gravità dell'adempimento - Necessità - Accertamento - Momento rilevante.
Stato
decisa il 1991-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471354-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Diffida ad adempiere

L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 cod. civ. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., che va effettuato con riguardo esclusivo alla situazione verificatasi alla scadenza del termine, e, nel caso di più e successive diffide, in riferimento a quella situazione determinatasi, anche in ragione delle relative motivazioni, alla scadenza del termine fissato con l'ultima di esse ed all'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)