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Sez. 2, Sentenza n. 9314 del 18/04/2007 (Rv. 597526 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE | Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Diffida ad adempiere - Valutazione da parte del giudice della gravità dell'inadempimento sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo - Necessità - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597526-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE

L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all'articolo 1454 cod. civ. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità ai sensi dell'articolo 1455 cod.civ. dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine, secondo un criterio che tenga conto, sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un'indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto e tempestivo adempimento. (Nella specie la S.C. ha escluso la gravità dell'inadempimento in relazione alla circostanza dell'offerta da parte della compratrice del prezzo alcuni giorni dopo la scadenza del termine e della mancanza di elementi da cui desumere che il decorso del termine fissato nella diffida comportasse la perdita dell'utilità economica perseguita con il contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)